L'Europa del diritto


La descrizione del percorso seguito dalla cultura giuridica europea nel corso di un millennio viene qui affrontata privilegiando le sue ricadute sulla vita quotidiana: il diritto infatti, afferma Grossi, non appartiene alla sola superficie della società, ma è connesso alla sua concreta vita materiale. Il Medioevo – caratterizzato dalla frammentarietà del potere politico – vede nella consuetudine la fonte generatrice del diritto e l'espressione della cultura politica della collettività: nella fioritura delle diverse consuetudini si può rinvenire la costituzione di un tessuto di regole non scritte ma vincolanti, in quanto prodotte dalle concrete dinamiche sociali. Il diritto consuetudinario è diretta espressione di una società statica come quella medievale, ma si dimostra inidoneo quando il paesaggio socio-economico diventa complesso e dinamico. Si sviluppa allora una scienza giuridica che recupera dall'oblio il diritto romano e tende a uniformare un enorme materiale sparso e disorganico: si tratta di un diritto senza frontiere che realizza una prima unità europea. Successivamente la cultura europea tra XVII e XVIII secolo è caratterizzata dal giusnaturalismo che produce al suo interno la dialettica fra un diritto naturale e universale, da un lato, e i vari diritti storici positivi prodotti dalle singole entità politiche, dall'altro lato.
Il giusnaturalismo, avverte Grossi, presenta tuttavia un'ambivalenza: pur essendo alla ricerca di regole giuridiche oggettive, esso risulta essere espressione di un nuovo ordine sociale caratterizzato dalla proprietà privata. Erede del giusnaturalismo, l'illuminismo sancisce il passaggio dall'universalismo al particolarismo statuale (il sovrano viene inteso principalmente come legislatore), certificando l'antinomia che sta alla base della modernità: la dimensione giuridica è ormai vincolata all'apparato di potere statale e tende a identificarsi con la dimensione legislativa. Con la Rivoluzione francese la legge diventa l'unica fonte del diritto: la sua massima espressione si trova nel Codice napoleonico (1804) che mira a uniformare i principi e le pratiche giuridiche costruendo un efficiente apparato burocratico in grado di amministrare la giustizia. La vicenda dei codici nazionali entra in crisi solo dopo la Seconda guerra mondiale: da allora il rigido controllo delle dinamiche sociali ed economiche da parte dello Stato viene incrinato da un proliferare di istituti che corrispondono a nuove esigenze. Se in epoca moderna il diritto è stato sussunto all'interno dello Stato, oggi prende nuovamente spazio un pluralismo giuridico in cui conta non tanto la validità, quanto l'effettività.

Dati aggiuntivi

Autore
Anno pubblicazione 2007
Recensito da
Anno recensione 2008
ISBN 9788842084549
Comune Roma-Bari
Pagine XI+281
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